Banche: il correntista non ha diritto a copia del contratto.
Una recente e interessante pronuncia della Corte di Cassazione, precisamente l’ordinanza n. 251/2026, ha messo un punto fermo su una questione che potrebbe riguardare milioni di correntisti: il diritto a ottenere duplicati dei contratti bancari.
Se fino a ieri molti Tribunali tendevano a dare ragione al cliente avente un conto corrente presso un Istituto di Credito (circa il fatto che il cliente potesse esigere copia del contratto bancario nei limiti del termine di prescrizione ordinaria decennale dalla data della chiusura del rapporto di conto corrente), oggi la linea si fa più rigida. Infatti, secondo i giudici di Piazza Cavour se la banca ha già consegnato il contratto al momento della firma, non è tenuta a farlo una seconda volta se lo stesso – ad esempio – venga smarrito (e dunque non più nella disponibilità del cliente). fino a ieri molti Tribunali tendevano a dare ragione al cliente avente un conto corrente presso un Istituto di Credito (circa il fatto che il cliente potesse esigere copia del contratto bancario nei limiti del termine di prescrizione ordinaria decennale dalla data della chiusura del rapporto di conto corrente), oggi la linea si fa più rigida. Infatti, secondo i giudici di Piazza Cavour se la banca ha già consegnato il contratto al momento della firma, non è tenuta a farlo una seconda volta se lo stesso – ad esempio – venga smarrito (e dunque non più nella disponibilità del cliente).
Andando alla radice della questione, la confusione nasce spesso dall’errata interpretazione dell’art.119 comma 4 del Testo Unico Bancario (TUB).Tale norma stabilisce che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione sulle “singole operazioni” poste in essere negli ultimi dieci anni.
Ma, la Cassazione, al fine di evitare ogni dubbio circa l’interpretazione della norma, prima di tutto ha focalizzato la propria attenzione tracciando un confine netto tra definizione di ciò che è un “contratto bancario” e ciò che sono le “singole operazioni bancarie”.
Infatti, nell’ordinanza n.251/2026 i giudici supremi dichiarano che: “La documentazione del contratto non è riconducibile a quella delle “singole operazioni” di cui parla la norma. Sono “operazioni” bancarie le attività che l’istituto di credito svolge nell’interesse della clientela, principalmente riconducibili, in base all’art. 10 t.u.b., alla raccolta di risparmio tra il pubblico e all’esercizio del credito. Il contratto bancario programma dette operazioni ma non si identifica con esse. La distinzione tra l’uno e le altre viene chiaramente ad emersione nell’art. 117 t.u.b…”.
In secondo luogo, i giudici, nel valutare il cuore della vicenda, sempre nella predetta ordinanza dichiarano che: “Il diritto del correntista di ottenere copia del contratto discende, propriamente, dalla previsione dell’art. 117, comma 1, t.u.b., secondo cui “(i) contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”: ed è, questo, un diritto ben diverso da quello considerato dall’art. 119, quarto comma, t.u.b. In forza dell’art. 117, comma 1, t.u.b. il cliente della banca può esigere, in sede di stipula, o anche dopo, che il documento contrattuale gli venga consegnato …Ma la norma del cit. art. 117, comma 1, non prevede affatto che la banca, una volta abbia provveduto alla consegna al cliente dell’esemplare del contratto, sia tenuta a rilasciargliene ulteriori copie….Le considerazioni fin qui svolte portano dunque a negare che il cliente abbia il diritto di esigere dalla banca, in base all’art. 119, comma 4, t.u.b., una copia del contratto da lui già ricevuto.”.
Ebbene, alla luce delle dichiarazioni della Suprema Corte di Cassazione, è possibile delineare le seguenti distinzioni per i due diversi scenari.
Le operazioni sono i movimenti (bonifici, prelievi, addebiti). Di questi è possibile sempre chiedere copia per il decennio precedente in forza dell’art.119, comma 4 T.U.B.
Il contratto, invece,è l’accordo che regola il rapporto di conto corrente tra correntista e istituto creditizio. Il contratto non è un’operazione, ma l’atto che le permette. Una volta consegnato alla firma, la banca ha esaurito il suo compito in forza dell’art.117, comma 1 T.U.B.
L’ordinanza, infine, termina disponendo che “Per conseguenza, delle due l’una: o il cliente ha ricevuto copia del contratto, e allora non potrà pretendere di esercitare una seconda volta il diritto alla consegna, il quale ha già trovato attuazione, potendo al più invocare, nel corso del processo di cui sia parte, che si provveda ex art. 210 c.p.c. all’esibizione del documento che abbia in ipotesi smarrito, e di cui reputi necessaria l’acquisizione (ma questo dell’esibizione è un profilo che nella presente sede non deve essere esaminato); oppure il predetto cliente non ha ricevuto copia delcontratto: e in questo caso egli avrà il diritto di ottenerne la consegna, giusta l’art. 117, comma 1, t.u.b., anche a mezzo di decreto ingiuntivo, nel rispetto della prescrizione — quella ordinaria decennale — che gli venga eventualmente opposta, la quale decorrerà dal momento in cui il diritto in questione poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c., e cioè dal tempo dell’avvenuto perfezionamento del negozio.
L’ordinanza in commento chiarisce che il diritto del cliente dipende da ciò che è accaduto al momento della stipula.
Se il cliente ha firmato e ricevuto la sua copia di contratto (come avviene normalmente), il diritto si è già esaurito. Non esiste un diritto a ricevere infiniti duplicati. La banca può scegliere di fornire la copia del contratto per cortesia commerciale ma non è obbligata per legge. Tutt’al più il cliente potrebbe richiedere ulteriore copia del contratto solo attraverso l’ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. (strumento messo a disposizione del Codice di Procedura Civile qualora la parte ritenga necessaria l’acquisizione in giudizio di un documento)
Se il diritto alla consegna della copia del contratto è ancora valido (poiché mai rilasciato) il cliente potrà addirittura rivolgersi a un giudice per ottenere un decreto ingiuntivo ma sempre nell’ordinario termine di prescrizione decennale.
Articolo a cura del Dott. Danilo Romano, Movimento Consumatori, Maglie.

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