27/07/2024

SOCIO NON LAVORATORE DELLA SNC NON PAGA CONTRIBUTI: TRIBUNALE DI MILANO.

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Con sentenza n. 2763 depositata lo scorso 17 novembre il Tribunale di Milano,

sezione lavoro, ha annullato migliaia di euro di contributi Inps richiesti a un socio di una società in nome collettivo (snc) chiarendo ancora una volta che tali pretese non sono dovute se non si partecipa all’attività aziendale (sentenza visibile su www.partiteivanazionali.it – sez. Documenti).

A segnalare la citata pronuncia della sezione lavoro sono Giuseppe Dragone e Donatella Dragone,

Commercialisti di Milano, nella loro funzione di Coordinatori Regione Lombardia  e dell’Associazione Partite Iva Nazionali (PIN), i quali sottolineano come nonostante la copiosa giurisprudenza sul punto ancora troppe volte l’Istituto di previdenza continui a richiedere il pagamento di contributi a soci non lavoratori di società di persone (si vedano ad esempio le sentenze Corte di Cassazione n.23360/2016 e n.2835/2016).

Nonostante, dunque, i tentativi di segnalare all’Istituto l’illegittimità delle pretese il contribuente, difeso in giudizio dall’Avv. Matteo Sances, è stato costretto a rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

In merito alla questione, i commercialisti segnalano come i Giudici di Milano abbiano ancora una volta chiarito che

il primo requisito da accertare è l’attiva partecipazione del socio amministratore in quelle attività operative che caratterizzano l’oggetto sociale, in misura prevalente rispetto ai fattori produttivi… Va poi ricordato che l’art.11, comma 12 DL 31.05.2010 n.78 …. Ha fornito un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 208 della legge 662/96…”)..

Ma non solo. I Giudici, entrando nel merito della questione, rilevano anche che

Si osserva che nel caso di specie l’ente previdenziale ha desunto l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti del ricorrente non già sulla base di accertamento effettivo del ruolo da questi ricoperto in seno all’azienda … la pretesa dell’ente previdenziale di desumere dai meri indizi … non può ritenersi in questa sede fondata”.

Dalla Direzione Regione PIN Lombardia, gli stessi coordinatori fanno sapere,

infine, che la sentenza di Milano risulta passata in giudicato – poiché non appellata dall’Inps – e dunque rappresenta un ulteriore importante precedente a favore dei contribuenti. Partite Iva Nazionali e quindi lieta di mettere a disposizione di tutte le imprese questa pronuncia sul proprio sito istituzionale. Per info ed approfondimenti scrivere a: pinlombardia@partiteivanazionali.it

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