STUDI ASSOCIATI E RIMBORSO IRAP: NOVITA’
Partite Iva Nazionali segnala la sentenza della Corte costituzionale che ammette il rimborso Irap anche per gli studi associati. Cav. Sorrento “Il rimborso Irap può dare una boccata d’ossigeno anche ai professionisti e p.iva”.
Ha avuto grande risalto in queste settimane la sentenza n.153/2026 della Corte costituzionale che in sostanza ha sancito come gli studi associati e professionali non sempre siano tenuti a pagare l’Irap (parliamo ad esempio di studi medici, di commercialisti, notai, consulenti del lavoro, ecc…).
Sul punto, chiarisce il Presidente di Partite Iva Nazionali, Cav. Antonio Sorrento “E’ importante chiarire i punti fondamentali della predetta sentenza:
1) La sola esistenza formale di un’associazione professionale non basta a giustificare l’imposta. Non esiste dunque una presunzione automatica di soggettività passiva IRAP per gli studi associati;
2) L’IRAP è dovuta solo se l’attività professionale perde il carattere individuale e personale (ciò di norma è difficile che possa accadere per i professionisti iscritti a un ordine professionale dove l’attività prestata risulta assolutamente personale come per i medici, notai, commercialisti ecc…).
Questi aspetti li abbiamo segnalati da tempo, tanto è vero che abbiamo pubblicato la sentenza della Commissione Tributaria di Lecce n.989/2020 che aveva riconosciuto il rimborso di oltre 11 mila euro di Irap a un medico facente parte di un’associazione professionale e condannato il Fisco al pagamento delle spese di lite (si veda sentenza su www.partiteivanazionali.it – sez. Documenti)”.
Continua l’Avv. Matteo Sances “Se all’interno dello stesso studio alcune prestazioni sono svolte individualmente dai singoli professionisti e altre in forma congiunta/organizzata, non è assoggettato a IRAP il reddito che deriva esclusivamente dal lavoro personale del singolo. In pratica, secondo la Corte costituzionale, l’Irap scatta solo se vi è un fenomeno di “spersonalizzazione” dell’attività tale da renderla ascrivibile direttamente alla società (e dunque l’attività viene svolta dalla società senza apporto personale del professionista).
Tuttavia nelle associazioni professionali tale “spersonalizzazione” non sempre si verifica, si pensi ad esempio alle strutture associative tra professionisti costituite sostanzialmente allo scopo di ripartire i “costi di studio”, ossia il canone di locazione, l’acquisto beni strumentali, le prestazioni del personale ecc..
Tale modalità organizzativa quindi non dovrebbe essere soggetta a Irap e pertanto i contribuenti possono valutare la richiesta di rimborso dell’imposta. Inoltre, secondo la Corte Costituzionale è onere del Fisco dimostrare l’esistenza della spersonalizzazione dell’attività che comporta l’equiparazione dell’associazione professionale a una società.
Per il passato, dunque, si potrebbe aprire la strada dei rimborsi, a partire dal periodo d’imposta 2022. Secondo l’articolo 38 del Dpr 602/1973, l’istanza va presentata entro 48 mesi dalla data del versamento che per la Cassazione più recente iniziano a decorrere dal saldo d’imposta del periodo e non dai singoli acconti. Quindi, per la prima annualità oggetto di recupero, il termine scade a giugno/luglio 2027”.

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