DETRAZIONE IVA NEGATA MA LA FRODE “CAROSELLO” NON C’ERA
Dopo quasi 14 anni si conclude una vicenda giudiziaria relativa al disconoscimento da parte del Fisco della detrazione di centinaia di migliaia di euro di Iva nei confronti di una società di Lecco. Per i giudici la società non poteva sapere che i fornitori avevano realizzato una “frode carosello”.
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n.640/2026, ha accolto i rilievi di una società di Lecco accusata da Agenzia Entrate di far parte di una presunta frode carosello Iva per centinaia di migliaia di euro (sentenza disponibile su www.partiteivanazionali.it – sez. Documenti). Tale sentenza è passata in giudicato nei giorni scorsi e dunque rappresenta sicuramente un caso che farà giurisprudenza.
A segnalare il caso è il Presidente di Partite Iva Nazionali (PIN), Cav. Antonio Sorrento, il quale fa presente che “In questi casi il Fisco contesta <<i costi soggettivamente inesistenti>> quando riguardano operazioni realmente avvenute e contabilizzate ma fatturate da un soggetto diverso da quello effettivo (cd. interposizione fittizia). Il motivo dell’interposizione di un soggetto diverso dal venditore, in genere, deriva dal fatto che l’importatore se acquista dei beni da altri paesi europei non applica l’iva, a quel punto finge di vendere a un altro soggetto (cosiddetta “società cartiera”) la quale vende il bene sottocosto sul mercato a un terzo (inconsapevole o meno) e inoltre non versa l’Iva”.
Sul punto, continua il Pres. Sorrento “L’Agenzia in questi casi contesta l’indetraibilità dell’IVA anche alla società terza ma sempre a patto di dimostrare che quest’ultima acquirente fosse consapevole del meccanismo fraudolento.
Proprio su questo punto, mi congratulo con il collegio difensivo, composto dalla Dott.ssa Donatella Dragone, dirigente di PIN Lombardia, che insieme all’Avv. Matteo Sances e al Dott. Lorenzo Riva, sono riusciti a provare la completa estraneità della società contribuente”.
I giudici di Milano, infatti, hanno chiarito che la responsabilità della società nella frode sussiste solo nel caso in cui la stessa sia a conoscenza della frode o comunque avrebbe potuto esserlo usando l’ordinaria diligenza. Tale prova, nel caso concreto, non è stata fornita.
Sul punto, dunque, i giudici chiariscono come tutti gli elementi forniti dalla società non solo non individuano alcuna responsabilità ma anzi l’elemento cardine fornito dall’Ufficio (ossia il prezzo medio dei beni acquistati ritenuti sottocosto) risultava afflitto da un grave errore di calcolo. In merito poi al comportamento tenuto dalla società, i giudici chiariscono a
pagina 7 della sentenza che “Sul punto l’Ufficio, come spesso accade, ritiene che il contribuente-imprenditore possa svolgere delle indagini, o comunque avere a sua disposizione elementi che nella realtà non rientrano nelle sue possibilità, quali ad esempio, elemento indicato dall’Ufficio fra gli indizi probanti, la tenuta corretta delle scritture contabili della società con cui fa affari”.

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