30/10/2026

RECUPERO TICKET: ASL Lecce cancella il debito se non risponde all’utente

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Cosa accade se, a seguito della ricezione di un avviso bonario per il recupero di un ticket sanitario, l’Azienda Sanitaria Locale non risponde alle controdeduzioni presentate dall’utente? Il rischio derivante dall’inerzia dell’Amministrazione grava sul cittadino?

L’ASL Lecce ha adottato, a tale riguardo, una soluzione peculiare, volta a tutelare gli utenti e, più in generale, a salvaguardare l’efficienza del sistema amministrativo ed economico-sociale, evitando che le inefficienze della Pubblica Amministrazione si traducano in un pregiudizio per il cittadino.

Con la Deliberazione n.1388 del 13 giugno 2018, l’Azienda Sanitaria Locale salentina ha approvato il “Regolamento aziendale per il recupero dei crediti da prestazioni sanitarie”. In particolare, l’art. 4 del Regolamento introduce un meccanismo assimilabile a quello del cd. silenzio-assenso: qualora l’Azienda non risponda, entro il termine di 90 giorni, alle controdeduzioni presentate dal cittadino, la posizione di quest’ultimo viene definita con l’accoglimento delle osservazioni formulate.

Quali sono, dunque, le procedure previste da ASL Lecce per il recupero dei crediti relativi ai ticket sanitari e quali strumenti di tutela sono riconosciuti al cittadino?

Al riguardo, fa sapere il Cav. Antonio Sorrento, dirigente nazionale di Movimento Consumatori nonché Pres. di Movimento Consumatori Maglie, il quale dichiara che con la predetta deliberazione:

1.      “L’ASL Lecce trasmette al cittadino, mediante posta ordinaria (e non raccomandata!), l’avviso bonario per il recupero del ticket sanitario. La comunicazione indica le ragioni della richiesta di pagamento, nonché le relative modalità e i termini di pagamento, generalmente non inferiori a 30 giorni.

2.      Ricevuta la richiesta di pagamento, qualora il cittadino ritenga insussistenti i presupposti della richiesta può formulare controdeduzioni opportunamente motivate, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione. Le osservazioni devono essere trasmesse, tramite PEC o raccomandata a/r, all’Ufficio competente per il recupero del credito, indicato nell’avviso bonario.

3.      Qualora, decorso il termine di 90 giorni dalla trasmissione delle osservazioni, l’Azienda Sanitaria non abbia fornito alcun riscontro, la posizione del cittadino viene definita con l’accoglimento delle controdeduzioni presentate, secondo il meccanismo del cd. silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento citato”.

Sul punto, fa sapere la Dott.ssa Marialuisa De Pascalis “E’ opportuno precisare che il meccanismo descritto non opera solo nel caso di recupero di un ticket sanitario relativo ad una prestazione già erogata e non pagata, ma si estende a tutte le tipologie di crediti individuati dall’art. 2 del Regolamento aziendale in esame, ossia:

·         Ticket per prestazioni sanitarie erogate;

·         Crediti per mancato ritiro dei referti di visite ed esami diagnostici e di laboratorio;

·         Ticket per prestazioni eseguite in regime di esenzione a seguito di autocertificazioni non conformi;

·         Ticket derivanti da prestazioni erogate in Pronto Soccorso con codice bianco;

·         Crediti derivanti da prenotazioni non disdettate

La soluzione adottata da ASL Lecce costituisce, perciò, un’applicazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, ex art. 97 Cost., e di certezza del diritto. Il meccanismo previsto dal Regolamento mira, infatti, a impedire che l’inerzia della macchina amministrativa si traduca, automaticamente, in un aggravio a carico dell’utente, prevedendo che la procedura di recupero del credito si concluda in senso favorevole all’utente, qualora l’Azienda non abbia riscontrato le controdeduzioni presentate”.