26/09/2026

GIUDICI ANNULLANO GLI INTERESSI DEL FISCO ILLEGITTIMI

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Partite Iva Nazionali segnala una nuova sentenza sugli interessi illegittimi applicati da Agenzia Riscossione.

Con la recente sentenza n.2702 del 17.09.2026, la Corte Tributaria di secondo grado della Puglia ha annullato circa 10mila euro di interessi illegittimi applicati da Agenzia riscossione (sentenza visibile su www.partiteivanazionali.it – sez. Documenti). Il motivo?

La legge sancisce che sulle sanzioni fiscali non possono essere applicati interessi.

Nello specifico, il caso riguarda l’invio di atti esattoriali  a un imprenditore della provincia di Lecce difeso in giudizio dall’avvocato Matteo Sances.

La sentenza chiarisce i limiti entro cui il concessionario della riscossione (ex Equitalia) può calcolare gli interessi di mora. Questi non possono essere applicati nè sulle sanzioni fiscali né sugli interessi già iscritti a ruolo: l’articolo 30 del DPR 602/73 infatti stabilisce espressamente che gli interessi di mora decorrono dalla notifica della cartella fino al pagamento, ma solo sulle somme iscritte a ruolo, con esclusione delle sanzioni pecuniarie tributarie e degli interessi.

A rafforzare il divieto, è previsto anche l’articolo 2, comma 3, del Dlgs 472/97, il quale dispone che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

Sull’argomento è intervenuto anche il presidente di Partite Iva Nazionali, il Cav. Antonio Sorrento: “Tale provvredimento chiarisce ancora una volta che il concessionario della riscossione non può applicare interessi di mora sulle sanzioni fiscali, in quanto ciò è espressamente vietato dalla legge. Come associazione di imprese stiamo lavorando affinchè tali azioni degli enti possano essere controllate e sanzionate dal Garante del Contribuente e per questo motivo presenteremo un nuovo dossier in Senato nelle prossime settimane ”.