10/03/2026

Autovelox: senza omologazione la multa è illegittima

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L’autorità giudiziaria, in attesa di un riordino governativo della materia, tutela il cittadino: le multe sono valide solo se il dispositivo è omologato. Ecco cosa cambia per gli automobilisti.

Dopo un periodo di relativa incertezza sugli orientamenti giurisprudenziali in materia, sembrerebbe essere giunti a un punto di svolta. È del 23 dicembre la sentenza con cui il Giudice di Pace di Sant’Anastasia, sulla scia dell’interpretazione della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, sent. n.10505/2024), ha dichiarato legittime esclusivamente le contestazioni provenienti da apparecchi <<debitamente omologati>>, ponendo la parola fine alle diatribe sull’eventuale equipollenza tra approvazione e omologazione.

La sentenza n.1464/2025 chiarisce, infatti, che i due procedimenti pur essendo entrambi di natura amministrativa, presentano caratteristiche, natura e finalità diverse. È solo l’omologazione ministeriale a garantire la funzionalità tecnica dello strumento, rendendolo idoneo a costituire fonte di prova ai sensi dell’art. 142, comma 6, del Codice della Strada.

Le novità in materia non finiscono qui. Il 12 gennaio, il Giudice di Pace di Sanremo, ribadendo l’oramai consolidata linea interpretativa, è giunto a una conclusione fino ad allora inedita: attraverso un’interpretazione innovativa dell’art. 96 c.p.c. in tema di responsabilità aggravata, ha finito, non solo per dichiarare la nullità dei verbali emessi da dispositivi privi di omologazione, ma addirittura per condannare, anche in assenza di istanza di parte, il Comune soccombente a corrispondere una somma equitativamente determinata alla parte vittoriosa e un importo compresto tra 500 e 5.000 euro alla Cassa delle Ammende per <<lite temeraria>>, al fine di disincentivare l’uso inappropriato dello strumento giurisdizionale.

La pronuncia potrebbe fare da apripista a future sentenze di merito sul punto, sollecitando l’intervento della Corte dei Conti per l’eventuale condanna dei funzionari pubblici responsabili di tali esborsi dalle casse dello Stato.

Attendendo un riordino della materia attraverso il c.d. decreto omologazioni, agli automobilisti che intendano contestare violazioni dei limiti di velocità rilevate mediante autovelox, non resta che:

1.      Verificare la presenza del dispositivo nell’elenco dei strumenti censiti sul sito velox.mit.gov.it/dispositivi; in mancanza, la sanzione è contestabile, poiché l’apparecchio non avrebbe dovuto operare;

2.      Allegare prove fotografiche del luogo di posizionamento del dispositivo, al fine di dimostrare l’eventuale mancato rispetto delle prescrizioni in materia di segnaletica e distanze, nonché verificare l’esistenza di decreto prefettizio relativo al tratto stradale e della necessaria omologazione ministeriale oltre alla regolare taratura dell’autovelox;

3.      Presentare istanza in autotutela, proporre ricorso gerarchico al Prefetto o, in alternativa, adire le vie giudiziarie mediante il ricorso al Giudice di Pace competente.

Le pronunce esaminate confermano come l’omologazione costituisca requisito imprescindibile ai fini della legittimità dell’accertamento. In attesa del decreto di riordino, l’orientamento giurisprudenziale appare ormai consolidato e idoneo a incidere significativamente sia sull’operato delle amministrazioni locali sia sulle strategie difensive degli automobilisti.

Articolo a cura di: Dott.ssa Marialuisa De Pascalis, maglie@movimentoconsumatori.it